Dal 2025, compilare la dichiarazione dei redditi è diventato più complesso per chi ha un reddito medio-alto. Il riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi ha introdotto un tetto massimo alle spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, cambiando profondamente il modo in cui si calcolano i vantaggi fiscali. In questa guida, lo Studio Lombardo Larosi ti spiega in modo chiaro come funzionano tracciabilità, rimodulazione e riordino, e come evitare errori costosi nella tua dichiarazione.
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Le tre regole che limitano le detrazioni IRPEF: una panoramica
Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto tre disposizioni trasversali che si applicano — salvo eccezioni — alla gran parte degli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. Ognuna di queste regole può ridurre o azzerare la detrazione spettante al contribuente, indipendentemente dall’importo della spesa sostenuta.
| Regola | In vigore dal | Chi colpisce |
| Tracciabilità delle spese ai fini della detrazione al 19% | 2020 | Tutti i contribuenti |
| Rimodulazione della detrazione al 19% in base al reddito | 2020 | Reddito complessivo tra € 120.000 e € 240.000 |
| Riordino delle detrazioni con tetto massimo di spesa | 2025 | Reddito complessivo superiore a € 75.000 |
Le tre misure non si escludono a vicenda: in determinati casi si applicano in sequenza, amplificando l’effetto limitativo sulle detrazioni. Vediamo ciascuna nel dettaglio.
Tracciabilità delle spese: quando la detrazione si perde senza saperlo
Dal 2020, per poter portare in detrazione al 19% le spese previste dall’art. 15 del TUIR, è necessario che il pagamento sia avvenuto in modo tracciabile: bonifico bancario o postale, carta di credito o debito, assegno, o altro strumento che consenta di risalire all’operazione. Chi paga in contanti perde il diritto alla detrazione, anche se la spesa è perfettamente legittima e documentata.
Spese escluse dall’obbligo di tracciabilità
L’obbligo di tracciabilità non si applica alle seguenti categorie di spesa:
- Acquisto di farmaci e dispositivi medici
- Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche
- Prestazioni sanitarie erogate da strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale
Va precisato che l’obbligo riguarda esclusivamente gli oneri detraibili al 19% ex art. 15 TUIR. Non si estende automaticamente agli oneri deducibili né alle spese soggette ad altre aliquote di detrazione. Tuttavia, alcune categorie specifiche — come le erogazioni liberali o i bonus edilizi — prevedono obblighi analoghi stabiliti da norme proprie.
Rimodulazione delle detrazioni: come cambia il 19% con redditi alti
Sempre in vigore dal 2020, la rimodulazione interviene per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000. In questi casi, la detrazione al 19% non viene riconosciuta per intero ma ridotta proporzionalmente, fino ad azzerarsi completamente quando il reddito supera € 240.000.
La formula applicata è la seguente:
Detrazione effettiva = Detrazione potenziale × (240.000 – reddito complessivo) ÷ 120.000
Ad esempio, con un reddito di € 150.000 e una detrazione potenziale di € 295, la detrazione effettiva sarà: 295 × (240.000 − 150.000) ÷ 120.000 = 295 × 0,75 = € 221.
Spese escluse dalla rimodulazione
- Spese sanitarie
- Interessi passivi su prestiti e mutui agrari
- Interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell’abitazione principale
Queste voci si detraggono sempre per intero, a prescindere dal livello di reddito del contribuente.

Riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi: la grande novità del 2025
Il riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi è la misura più impattante introdotta dal 2025 e riguarda chiunque abbia un reddito complessivo superiore a € 75.000. A differenza della rimodulazione — che incide sulla misura di ciascuna detrazione singolarmente — il riordino introduce un tetto globale alla somma totale delle spese ammissibili in detrazione.
Il calcolo del limite massimo avviene moltiplicando due fattori:
- Importo base: € 14.000 per redditi tra € 75.000 e € 100.000; oppure € 8.000 per redditi superiori a € 100.000
- Coefficiente figli a carico: 0,50 (nessun figlio), 0,70 (1 figlio), 0,85 (2 figli), 1,00 (3 o più figli, oppure almeno un figlio con disabilità)
Una volta individuato il tetto massimo, tutte le spese detraibili vengono sommate. Se la somma supera il limite, è necessario ridurre o eliminare alcuni oneri per rientrare nel tetto, e solo allora si calcola la detrazione su ciascuna spesa rimasta. L’Agenzia delle Entrate suggerisce di mantenere le spese con aliquota di detrazione più elevata — come quelle relative ai bonus edilizi — eliminando quelle al 19%, in modo da massimizzare il risparmio fiscale. Il contribuente può tuttavia derogare a questa logica automatizzata barrando la casella “Riordino delle detrazioni non automatizzato”.
Tabella: limite massimo di spesa detraibile per reddito e numero di figli
La tabella seguente riepiloga i limiti massimi di spesa complessiva ammessa in detrazione a seguito del riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi, in base al reddito e alla presenza di figli fiscalmente a carico:
| Figli a carico | Reddito tra € 75.000 e € 100.000 | Reddito superiore a € 100.000 |
| Nessun figlio | € 7.000 | € 4.000 |
| 1 figlio | € 9.800 | € 5.600 |
| 2 figli | € 11.900 | € 6.800 |
| 3 o più figli (o almeno 1 con disabilità) | € 14.000 | € 8.000 |
Attenzione: questi importi rappresentano la soglia massima di spesa detraibile, non di detrazione. La detrazione effettiva si ottiene applicando a ciascuna spesa rimasta la relativa aliquota (19%, 50%, ecc.).
Oneri esclusi dal riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi
Non tutte le spese detraibili rientrano nel conteggio ai fini del riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi. Alcune categorie restano completamente fuori dal tetto e vengono dedotte integralmente a prescindere dal reddito:
- Spese sanitarie
- Investimenti in start-up innovative e PMI innovative
- Interessi passivi su prestiti e mutui agrari (senza limiti di data)
- Interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale stipulati entro il 31 dicembre 2024
- Premi di assicurazione detraibili relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
- Rate di detrazioni edilizie relative a lavori pagati entro il 31 dicembre 2024
Un elemento cruciale da sottolineare: la data che conta non è quella in cui si fruisce della detrazione, ma quella in cui la spesa è stata sostenuta o il contratto è stato stipulato. Questo significa che, ad esempio, la quinta rata di un bonus edilizio relativo a lavori pagati nel 2023 resta fuori dal riordino anche se la si porta in dichiarazione nel 2026. Al contrario, le rate di bonus edilizi per interventi avviati dal 2025 in poi rientrano nel tetto.
Come si applica il riordino in pratica: esempio concreto
Prendiamo il caso di un contribuente senza figli a carico con reddito complessivo di € 110.000, che nella dichiarazione 2026 presenta le seguenti voci detraibili:
- Rata di ristrutturazione edilizia relativa a lavori sulla seconda casa pagati nel 2022, detrazione al 50%: € 2.000 — esclusa dal riordino perché la spesa è precedente al 2025
- Rata di ristrutturazione edilizia relativa a lavori sull’abitazione principale pagati nel 2025, detrazione al 50%: € 6.000 — soggetta al riordino
- Spese funebri nel limite di € 1.550, detrazione al 19%: € 1.550 — soggetta al riordino
Il limite massimo per questo contribuente (reddito oltre € 100.000, nessun figlio) è € 4.000. La somma delle spese soggette al riordino è € 6.000 + € 1.550 = € 7.550, superiore al tetto. Si mantiene quindi la spesa con aliquota più alta (€ 6.000 di ristrutturazione al 50%), riducendola al tetto disponibile di € 4.000. Le spese funebri vengono invece completamente escluse.
Risultato finale: detrazione spettante dalla ristrutturazione 2025 = € 4.000 × 50% = € 2.000. La detrazione per la rata relativa ai lavori del 2022 (€ 2.000) rimane invece detraibile per intero, in quanto esclusa dal riordino.
Reddito superiore a € 120.000: doppia penalizzazione
Chi supera la soglia di € 120.000 di reddito complessivo si trova nella situazione più onerosa: le due misure si applicano in sequenza. Prima si procede con il riordino delle detrazioni nella dichiarazione redditi — che riduce il paniere di spese ammissibili al tetto calcolato in base al reddito e ai figli — e poi si applica la rimodulazione, che abbassa ulteriormente il valore effettivo di ciascuna detrazione rimasta.
In questi casi la pianificazione fiscale diventa essenziale: scegliere correttamente quali spese mantenere e quali eliminare può fare la differenza tra centinaia e migliaia di euro di risparmio. Un errore di valutazione — ad esempio eliminare una spesa con detrazione al 50% invece di una al 19% — può comportare una perdita fiscale del tutto evitabile.
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Domande frequenti (FAQ) – Riordino delle Detrazioni nella Dichiarazione Redditi
📌 Il riordino delle detrazioni si applica anche ai lavoratori dipendenti?
➡️ Sì. La misura si applica a tutti i contribuenti persone fisiche con reddito complessivo superiore a € 75.000, indipendentemente dalla categoria di reddito. Dipendenti, autonomi, imprenditori e pensionati possono tutti essere interessati.
📌 Cosa succede se ho più figli disabili?
➡️ La presenza di almeno un figlio con disabilità fa scattare il coefficiente massimo pari a 1,00, che corrisponde al tetto più alto: € 14.000 per redditi tra € 75.000 e € 100.000, oppure € 8.000 per redditi superiori a € 100.000.
📌 Posso scegliere io quali spese eliminare nel riordino?
➡️ Sì. La proposta automatica dell’Agenzia delle Entrate privilegia le spese con aliquota di detrazione più alta, ma il contribuente può derogare a questa logica barrando la casella apposita nel modello. Questo può essere utile, ad esempio, quando si preferisce mantenere alcune spese per ragioni strategiche o per la propria situazione specifica.
📌 Le spese sanitarie sono sempre completamente detraibili?
➡️ Sì. Le spese sanitarie sono escluse sia dalla rimodulazione sia dal riordino delle detrazioni. Vengono pertanto sempre dedotte nella misura ordinaria (19% sull’importo che supera la franchigia di € 129,11), a prescindere dal livello di reddito del contribuente.

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