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Lombardo Larosi

Passaggio al regime di trasparenza e acconti: regole 2026

passaggio al regime di trasparenza e acconti

Il passaggio al regime di trasparenza e acconti e’ un tema tecnico ma decisivo per le societa’ di capitali che modificano il proprio regime fiscale e per i soci che ne subiscono gli effetti in dichiarazione. Quando una societa’ passa dal regime IRES ordinario a quello di trasparenza previsto dall’articolo 116 del TUIR, oppure compie il percorso inverso, le regole sull’acconto IRES e sull’acconto IRPEF non seguono il criterio abituale. Capire come funziona il passaggio al regime di trasparenza e acconti e’ essenziale per evitare versamenti omessi, duplicazioni e disallineamenti tra societa’ e soci, soprattutto per imprenditori stranieri e amministratori che operano in Italia.

Passaggio al regime di trasparenza e acconti: che cos’e’

Il passaggio al regime di trasparenza e acconti riguarda l’insieme di regole particolari che si applicano al versamento degli acconti IRES e IRPEF nel momento in cui una societa’ di capitali modifica il proprio regime di tassazione. Il regime di trasparenza, disciplinato dall’articolo 116 del TUIR, comporta che il reddito prodotto dalla societa’ venga imputato direttamente ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione degli utili.

Il problema pratico nasce dal fatto che il meccanismo degli acconti si basa, per definizione, sui dati del periodo precedente. Se in quel periodo la societa’ applicava un regime diverso da quello dell’anno in corso, il calcolo dell’acconto non puo’ seguire automaticamente il rigo ordinario, perche’ quel rigo potrebbe non esistere o non essere significativo. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti serve proprio a risolvere questa discontinuità, indicando quale imposta va assunta come riferimento.

Per questo motivo, il tema non riguarda solo la societa’ ma anche i soci, che devono comprendere come scomputare pro quota quanto versato dalla societa’ a titolo di acconto IRES e come determinare il proprio acconto IRPEF in presenza di redditi imputati per trasparenza. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti va quindi letto come un sistema coordinato tra due soggetti fiscali distinti.

Il riferimento regolamentare e’ contenuto nel decreto ministeriale del 23 aprile 2004, che disciplina le modalita’ applicative del regime. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede inoltre attenzione alla corretta compilazione dei righi dedicati nei modelli Redditi SC e Redditi PF, perche’ la qualificazione formale dei versamenti incide sulla loro corretta imputazione.


A chi si applica il passaggio al regime di trasparenza e acconti

Il passaggio al regime di trasparenza e acconti si applica alle societa’ di capitali che rientrano nei requisiti previsti dall’articolo 116 del TUIR e che scelgono di adottare il regime di trasparenza fiscale, nonche’ alle societa’ che decidono di revocarlo o che ne decadono. In entrambe le direzioni, si crea una discontinuita’ tra il regime del periodo precedente e quello del periodo in corso.

Il tema coinvolge anche i soci, che possono essere persone fisiche o soggetti diversi, e che devono coordinare il proprio acconto IRPEF con quanto versato dalla societa’. Rientrano quindi nel perimetro del passaggio al regime di trasparenza e acconti sia le societa’ che effettuano l’opzione, sia quelle che rientrano nel regime ordinario, sia i soci che devono gestire lo scomputo pro quota dell’acconto IRES.

Per imprenditori stranieri, amministratori di societa’ italiane e gruppi familiari che detengono partecipazioni in SRL, il passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede uno sforzo interpretativo maggiore, perche’ il meccanismo dell’IRES figurativa e dello scomputo pro quota non trova riscontro immediato in molti ordinamenti fiscali esteri. Anche per questa ragione, il supporto di un commercialista italiano diventa spesso indispensabile.

Soggetti che devono prestare particolare attenzione

  • societa’ di capitali che optano per la trasparenza fiscale dal periodo in corso;
  • societa’ che revocano la trasparenza o decadono dal regime;
  • soci persone fisiche che ricevono reddito imputato per trasparenza;
  • societa’ soggette agli ISA che applicano il metodo storico per gli acconti;
  • clienti esteri che detengono quote in SRL italiane e devono gestire l’acconto IRPEF.

Primo anno nel regime di trasparenza

Nel primo anno di applicazione del regime di trasparenza, la societa’ che nell’anno precedente aveva applicato il regime ordinario e’ comunque tenuta al versamento dell’acconto IRES. Questa e’ la regola centrale del passaggio al regime di trasparenza e acconti nella fase di ingresso nel regime trasparente.

Se la societa’ applica il metodo storico, l’acconto e’ determinato sulla base dell’imposta dovuta nel periodo precedente. Se invece la societa’ applica il metodo previsionale, deve avere riguardo all’IRES figurativa, cioe’ all’imposta che sarebbe stata dovuta nel caso in cui non avesse optato per la trasparenza. Questa distinzione e’ essenziale per comprendere il funzionamento del passaggio al regime di trasparenza e acconti.

I soci, dal canto loro, non sono obbligati a rideterminare il proprio acconto IRPEF nel primo anno di trasparenza, anche se a saldo il reddito imponibile includera’ anche la quota imputata per trasparenza. Inoltre, possono scomputare pro quota dall’IRPEF gli acconti IRES versati dalla societa’. Questo meccanismo di scomputo e’ uno degli aspetti piu caratteristici del passaggio al regime di trasparenza e acconti.

Negli anni successivi al primo, invece, la societa’ non e’ piu’ tenuta al versamento dell’acconto IRES, mentre i soci determinano l’acconto con metodo storico o previsionale tenendo conto del reddito imputato per trasparenza. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti si semplifica quindi dopo la fase di transizione, ma richiede comunque coerenza nella compilazione dei righi dedicati.

Esempio pratico: societa’ Alfa SRL

Una societa’ a responsabilita’ limitata partecipata da due soci al 50% opta per il regime di trasparenza dal 2026. Per l’anno 2025 l’IRES dovuta era pari a 9.000 euro. Applicando il metodo storico, l’acconto dovuto per il 2026 e’ pari a 9.000 euro e va obbligatoriamente versato dalla societa’, anche se per quell’anno la societa’ non e’ tenuta a pagare l’IRES perche’ si trova gia’ nel regime di trasparenza.

Nel modello Redditi SC relativo al periodo 2026 la societa’ indica l’acconto IRES nel rigo TN16. Entrambi i soci, nel modello Redditi PF, indicano la propria quota di acconto nel rigo RH5, colonna 14, pari a 4.500 euro, cioe’ il 50% di 9.000. Nel rigo RH24 viene riportato l’importo di 4.500 euro, mentre nel rigo RN38 viene indicata la quota dell’acconto versato dalla societa’, oltre all’eventuale acconto IRPEF versato in proprio dal socio su altri redditi posseduti. Questo esempio mostra concretamente come opera il passaggio al regime di trasparenza e acconti nella pratica.


Primo anno nel regime ordinario

Il passaggio al regime di trasparenza e acconti funziona in modo speculare quando la societa’ esce dal regime trasparente e torna al regime ordinario. In questo caso la societa’ e’ tenuta a versare l’acconto IRES avendo riguardo all’IRES figurativa calcolata sul reddito dell’ultimo periodo in cui ha applicato la trasparenza.

La difficolta’ tecnica e’ evidente: nel modello Redditi SC relativo all’anno in trasparenza la societa’ non compila il quadro RN, e quindi non esiste un rigo di riferimento ordinario per il calcolo automatico dell’acconto. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede quindi di ricostruire l’imposta virtualmente dovuta, utilizzando i dati del quadro TN.

Anche la SRL che decade dalla trasparenza rientra in questa disciplina, perche’ si trova nella stessa condizione di dover applicare l’IRES dopo un periodo di trasparenza. I soci, dal canto loro, possono determinare l’acconto IRPEF con metodo previsionale, tenendo eventualmente conto del fatto che a saldo non avranno redditi imputati dalla societa’.

Esempio pratico: societa’ Beta SRL

Una societa’ a responsabilita’ limitata partecipata da due soci al 50% ha revocato il regime di trasparenza e dall’anno 2026 applica il regime ordinario. Se avesse continuato ad applicare la trasparenza non avrebbe versato alcun acconto IRES per il 2026. Venendo meno il regime, invece, e’ obbligata a versare l’acconto IRES calcolato considerando l’imposta che si sarebbe applicata nel 2025 in regime ordinario.

Prendendo in considerazione il reddito imponibile indicato nel rigo TN4, colonna 6, pari a 100.000 euro, l’IRES virtualmente dovuta per il 2025 sarebbe stata pari a 24.000 euro. L’acconto IRES dovuto per il 2026 risulta quindi pari a 24.000 euro, con 12.000 euro per la prima e 12.000 euro per la seconda rata, considerando che la societa’ e’ tenuta ad applicare gli ISA. Gli acconti versati saranno ordinariamente scomputati nel quadro RN del modello Redditi SC relativo al 2026. Questo esempio chiarisce come il passaggio al regime di trasparenza e acconti operi anche in uscita dal regime.

SituazioneSocieta’Soci
Trasparenza, primo annoVersa l’acconto IRES con metodo storico o IRES figurativa se previsionaleNon rideterminano l’acconto IRPEF e scomputano pro quota l’IRES versata
Trasparenza, anni successiviNon versa l’acconto IRESDeterminano l’acconto storico o previsionale includendo il reddito imputato
Regime ordinario, primo annoVersa l’acconto IRES sull’IRES figurativa del periodo precedentePossono usare il metodo previsionale, senza redditi imputati a saldo

IRES figurativa e metodo previsionale nel passaggio al regime di trasparenza e acconti

Il concetto di IRES figurativa e’ centrale nel passaggio al regime di trasparenza e acconti. L’IRES figurativa rappresenta l’imposta che la societa’ avrebbe dovuto versare se avesse continuato ad applicare il regime ordinario. Viene utilizzata sia in entrata sia in uscita dal regime trasparente, ma con finalita’ diverse.

Nel primo anno di trasparenza, l’IRES figurativa rileva se la societa’ sceglie il metodo previsionale per determinare l’acconto. Nel primo anno di ritorno al regime ordinario, invece, l’IRES figurativa diventa la base di calcolo obbligatoria dell’acconto, proprio perche’ manca un rigo ordinario di riferimento. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti dipende quindi dalla corretta ricostruzione di questo valore virtuale.

Il metodo previsionale, a sua volta, richiede una stima attendibile del reddito e delle imposte del periodo in corso. Nel contesto del passaggio al regime di trasparenza e acconti, un errore nella stima puo’ comportare versamenti insufficienti e sanzioni, oppure versamenti eccedenti e successivi crediti da recuperare.

Per i soci, il metodo previsionale assume un ruolo specifico. Nel primo anno di trasparenza non sono obbligati a rideterminare l’acconto, ma possono valutare se sia opportuno farlo. Nel primo anno di regime ordinario, invece, il metodo previsionale consente di tenere conto del fatto che a saldo non riceveranno piu’ redditi imputati dalla societa’. Questa flessibilita’ e’ uno degli elementi piu utili del passaggio al regime di trasparenza e acconti.

Scomputo pro quota dell’acconto IRES nel passaggio al regime di trasparenza e acconti

Uno degli aspetti piu delicati del passaggio al regime di trasparenza e acconti e’ lo scomputo pro quota dell’acconto IRES versato dalla societa’ da parte dei soci. Nel primo anno di trasparenza la societa’ versa un acconto IRES che, in realta’, si riferisce a un’imposta che non sara’ piu’ dovuta dalla societa’ stessa. Questo importo viene quindi comunicato ai soci e da loro scomputato come acconto IRPEF in proporzione alle quote di partecipazione.

La corretta gestione di questo passaggio richiede che la societa’ comunichi ai soci l’importo versato e la relativa ripartizione. I soci devono poi riportare la propria quota nei righi dedicati del modello Redditi PF, cosi’ che lo scomputo avvenga in modo coerente. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede quindi un flusso informativo preciso tra societa’ e soci.

Va inoltre considerato che lo scomputo pro quota non riguarda soltanto l’acconto, ma puo’ coinvolgere anche il saldo in determinate situazioni di transizione. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti deve percio’ essere gestito con una visione d’insieme, che tenga conto sia del periodo di imposta della societa’ sia di quello dei soci.

In assenza di una corretta imputazione, il rischio e’ duplice: da un lato il socio potrebbe non valorizzare un credito effettivamente disponibile, dall’altro potrebbe duplicare lo scomputo generando un’imposta a debito non dovuta. La precisione documentale e’ quindi parte integrante del passaggio al regime di trasparenza e acconti.


Come indicare il passaggio al regime di trasparenza e acconti in dichiarazione

La compilazione dichiarativa del passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede di distinguere con nettezza il modello Redditi SC della societa’ e il modello Redditi PF dei soci. Nella societa’, l’acconto IRES versato nel primo anno di trasparenza viene indicato nel rigo TN16 del modello Redditi SC relativo al periodo in cui il regime e’ gia’ trasparente.

Nei soci, le informazioni relative all’acconto versato dalla societa’ e alla propria quota confluiscono in righi specifici del modello Redditi PF. Il rigo RH5, colonna 14, accoglie la quota di acconto; il rigo RH24 riporta l’importo corrispondente; il rigo RN38 accoglie la quota dell’acconto versato dalla societa’ insieme all’eventuale acconto IRPEF versato direttamente dal socio. Il passaggio al regime di trasparenza e acconti si concretizza proprio in questa catena di righi.

Nel caso inverso, cioe’ nel primo anno di regime ordinario, la societa’ deve ricostruire l’IRES figurativa utilizzando i dati del quadro TN del periodo precedente. Il quadro TN diventa quindi il riferimento per determinare la base dell’acconto, in assenza del quadro RN. Anche in questa fase, il passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede una lettura integrata dei prospetti dichiarativi.

Controlli pratici prima dell’invio

  • verificare se si tratta del primo anno di trasparenza o del primo anno di regime ordinario;
  • controllare se l’acconto societario e’ stato calcolato con metodo storico o previsionale;
  • ricostruire correttamente l’IRES figurativa quando necessario;
  • ripartire l’acconto IRES tra i soci in proporzione alle quote;
  • compilare in modo coerente i righi TN16, RH5, RH24 e RN38;
  • conservare la comunicazione dell’acconto inviata dalla societa’ ai soci.

Documentazione da conservare per il passaggio al regime di trasparenza e acconti

Per gestire correttamente il passaggio al regime di trasparenza e acconti, e’ essenziale conservare la documentazione che consente di ricostruire sia il calcolo dell’acconto societario sia lo scomputo operato dai soci. In caso di verifica, il contribuente deve poter dimostrare la coerenza tra i versamenti effettuati, i righi compilati e le quote di partecipazione dichiarate.

Tra i documenti rilevanti rientrano il modello Redditi SC del periodo di transizione, il modello Redditi PF dei soci, i modelli F24 dei versamenti di acconto, la comunicazione dell’acconto trasmessa dalla societa’ ai soci, la documentazione sull’opzione o sulla revoca del regime di trasparenza e i prospetti di calcolo dell’IRES figurativa. Tutto questo materiale rende tracciabile il passaggio al regime di trasparenza e acconti in caso di controllo.

Documenti da tenere disponibili

  • opzione o revoca del regime di trasparenza ex art. 116 TUIR;
  • modello Redditi SC del periodo di transizione con quadro TN compilato;
  • modelli F24 con i versamenti di acconto IRES e IRPEF;
  • comunicazione dell’acconto IRES versato trasmessa ai soci;
  • prospetti di calcolo dell’IRES figurativa;
  • modello Redditi PF dei soci con i righi RH5, RH24 e RN38 compilati.

Perche’ il passaggio al regime di trasparenza e acconti va gestito con attenzione

Il passaggio al regime di trasparenza e acconti e’ una delle aree piu insidiose della fiscalita’ societaria italiana, perche’ combina la disciplina degli acconti con quella del regime di trasparenza e coinvolge contemporaneamente due soggetti fiscali distinti. Un errore in questa fase puo’ tradursi in versamenti omessi, sanzioni, crediti non valorizzati o doppie imputazioni.

La difficolta’ aumenta quando la societa’ e’ soggetta agli ISA, quando i soci hanno redditi propri rilevanti o quando la compagine sociale cambia nel periodo di transizione. In tutti questi casi, il passaggio al regime di trasparenza e acconti richiede un’analisi puntuale dei dati e una programmazione dei versamenti che tenga conto di entrambe le posizioni.

Per imprenditori e soci stranieri che operano in Italia, la materia e’ ancora piu’ complessa, perche’ il meccanismo dell’IRES figurativa e dello scomputo pro quota non ha un equivalente immediato in molti sistemi fiscali esteri. Il supporto di un commercialista che conosca il regime di trasparenza italiano e sappia spiegarlo in inglese diventa quindi particolarmente utile per una gestione corretta del passaggio al regime di trasparenza e acconti.

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